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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 145
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

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