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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 154
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o...

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