News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 196
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

(1)

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 75, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?