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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 141
Competenza

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale (1).

Note:
(1)

Le inosservanze non costituiscono più reato ma unicamente illecito amministrativo. Per la competenza ad irrogare le sanzioni, spettante al prefetto, si vedano gli artt. 17 e 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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