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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 170
Esecuzione sui beni e sui frutti

(1)

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 52, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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