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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 145
Intervento del giudice

(1)

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice (2) il quale, sentite le opinioni...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

Per l'art. 41 att. la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «il sedicesimo anno» sono state così sostituite dalle attuali: «gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali (144), il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile (737 c.p.c.), la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia».

(6)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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