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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 167
Costituzione del fondo patrimoniale

(1)

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (2699), o un terzo, anche per testamento (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 49, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

L'art. 227 stessa legge detta la seguente disposizione transitoria:

«227. Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori».

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