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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 142
Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave(1).

Note:
(1)

Da coordinare con la depenalizzazione delle contravvenzioni conseguente alla L. 24 dicembre 1975, n. 706, e alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

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