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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 149
Scioglimento del matrimonio

(1)

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (2).

...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 19 maggio, 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

Legge 1 dicembre 1970, n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Si veda altresì, l'art. 4, L. 14 aprile 1982, n. 164, norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, il quale dispone:

«4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni».

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