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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 104
Effetti dell'opposizione

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione (1).

...

Note:
(1)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001.

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