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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 156
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

(1)

Il giudice (38 att.), pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 37, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 31 maggio 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 6 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 258 del 19 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 19 gennaio 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

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