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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 187
Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

(1)

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 66, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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