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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 116
Matrimonio dello straniero nella Repubblica

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel...

Note:
(1)

Le parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 15, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 245 del 25 luglio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

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