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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 177
Oggetto della comunione

(1) (2) (3) ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 56, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

L'art. 228 della legge citata detta la seguente disposizione transitoria:

«228. Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.

«Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

«Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio».

(3)

Legge 8 agosto 1977, n. 574, modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia:

«1. La lettera a) dell'art. 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente:

«a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione».

«2. Dopo l'art. 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente art. 33 bis:

«Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione».

«3. All'art. 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma:

«Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione».

«4. Dopo l'art. 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente art. 94 bis:

«La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

«Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'art. 33 bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'art. 88, secondo e terzo comma».

Norme transitorie:

«5. I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergono i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite».

«6. Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'art. 159 del codice civile».

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