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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 150
Separazione personale

(1)

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 32, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, e della quale l'art. 226, dispone:

«226. Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

«Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

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