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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 155 sexies
Poteri del giudice e ascolto del minore

(1)

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza...

Note:
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Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 8 febbraio 2006, n. 54, è stato abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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