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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 247
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Giudizio abbreviato

1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può chiedere, nella forma prevista dall'art. 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del codice.

2. Alla presentazione della...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1990, n. 66, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, c.p.p.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1990, n. 66, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, c.p.p.

(2)

Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

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