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Assistenza
Art. 201 - Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
Art. 202 - Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
Art. 203 - Comunicazioni al Ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
Art. 204 - Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
Art. 204 bis - Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria
Art. 205 - Richiesta del testo di leggi straniere
Art. 205 bis - Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria
Art. 205 ter - Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
Capo XVII - Disposizione finale
Art. 206 - Regolamento ministeriale
Titolo II - Norme di coordinamento
Art. 207 - Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
Art. 208 - Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
Art. 209 - Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato
Art. 210 - Competenza
Art. 211 - Rapporti tra azione civile e azione penale
Art. 212 - Costituzione di parte civile e intervento nel processo
Art. 213 - Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione
Art. 214 - Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
Art. 215 - Rilascio del passaporto
Art. 216 - Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
Art. 217 - Applicazione provvisoria di pene accessorie
Art. 218 - Ipoteca legale
Art. 219 - Associazioni segrete
Art. 220 - Attività ispettive e di vigilanza
Art. 221 - Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato
Art. 222 - Investigatori privati
Art. 223 - Analisi di campioni e garanzie per l'interessato
Art. 224 - Violazione del foglio di via da parte dello straniero
Art. 225 - Perquisizioni domiciliari
Art. 226 - Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni
Art. 227 - Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti
Art. 228 - Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti
Art. 229 - Disposizioni speciali in materia di sequestri
Art. 230 - Fermo, arresto e cattura
Art. 231 - Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
Art. 232 - Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione
Art. 233 - Giudizio direttissimo
Art. 234 - Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato
Art. 235 - Violazioni di leggi finanziarie
Art. 236 - Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
Art. 237 - Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale
Art. 238 - Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nel procedimento di assise
Art. 239 - Interruzione della prescrizione
Art. 240 - Trattamento sanitario del detenuto
Art. 240 bis - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
Titolo III - Norme transitorie
Art. 241 - Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria
Art. 242 - Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti
Art. 243 - Revoca delle sentenze di proscioglimento
Art. 244 - Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria
Art. 245 - Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti
Art. 246 - Questioni pregiudiziali
Art. 247 - Giudizio abbreviato
Art. 248 - Applicazione della pena su richiesta delle parti
Art. 249 - Procedimento per decreto
Art. 250 - Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie
Art. 251 - Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione
Art. 252 - Infermità di mente sopravvenuta all'imputato
Art. 253 - Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria
Art. 254 - Formule di proscioglimento
Art. 255 - Ricorso immediato per cassazione
Art. 256 - Criteri per il rinvio a giudizio
Art. 257 - Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento
Art. 258 - Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice
Art. 259 - Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
Art. 260 - Esecuzione