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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 244
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria

1. Le disposizioni dell'art. 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'art. 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i...

Note:
(1)

Comma così modificato dall'art. 2 del D.L.vo 17 ottobre 1990, n. 293, recante nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato, in vigore dal 20 ottobre 1990.

(2)

Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

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