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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 204
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero

1. Le comunicazioni previste dall'art. 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'art. 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle...

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