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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 221
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

1. Continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli artt. 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

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