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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 233
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Giudizio direttissimo

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.

2. Tuttavia, il pubblico ministero, procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1991 n. 68, ha dichiarato illegittimo questo comma.

(2)

A norma dell'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 558 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini.

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