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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 242
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a)nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un...

Note:
(1)

Termine così stabilito, da ultimo, dall'art. 1 del D.L.vo 17 ottobre 1990, n. 293, recante nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato, in vigore dal 20 ottobre 1990.

(2)

Termine così da ultimo stabilito dall'art. 1 della L. 2 luglio 1996, n. 343, recante proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.

A norma dell'art. 1 della L. 27 giugno 1997, n. 183, questo termine è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 c.p.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 17 ottobre 1990, n. 293, recante nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato, in vigore dal 20 ottobre 1990.

(4)

Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

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