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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 226
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni

(1) (2)

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438. Si vedano altresì i commi 3-3 ter dell'art. 5 del medesimo D.L., che si riportano:

«3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

«3 bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

«3 ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

(2)

Si veda l'art. 4 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dall'art. 1, comma 684, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, di cui si riporta il testo:

«4. (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 bis.

«2 bis. Fino al 31 gennaio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

«2 ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

«2 quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2 bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

«2 quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

(3)

Le parole: «, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3 quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1 quater, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

(4)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 3, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1 quater, lett. b), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

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