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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 231
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero (405 c.p.p.).

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