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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 230
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Fermo, arresto e cattura

1. Le disposizioni dell'art. 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici...

Note:
(1)

Si veda ora l'art. 189, comma 8, del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dall'1 gennaio 1993.

(2)

L'art. un., comma 1, del D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, così dispone:

«Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidenti o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotramviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato».

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