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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 212
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Costituzione di parte civile e intervento nel processo

1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice.

2. ...

Note:
(1)

Si tratta della legge fallimentare.

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