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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 246
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Questioni pregiudiziali

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.

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