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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 205
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Richiesta del testo di leggi straniere

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al Ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

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