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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 172 vicies
Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato

Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

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