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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 120
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il...

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