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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 118
Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta

Il militare, che essendo di sentinella (1), vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque...

Note:
(1)

Per l'equiparazione alle sentinelle in servizio di presidio dei militari che svolgono il servizio di controllo alla frontiera si veda l'art. un. della L. 18 aprile 1940, n. 494, che estende l'equiparazione soltanto a tale servizio.

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