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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 164
Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il...

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