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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 138
Omesso impedimento di reati militari

Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma (1) dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile, per impedire la esecuzione di alcuno dei reati...

Note:
(1)

Se ne riporta il testo: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

(2)

Si veda la nota all'art. 103.

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