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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 128
Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni

Il militare che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con...

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