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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 178
Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

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