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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 103 tricies
Atti ostili del comandante contro uno Stato estero

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini...

Note:
(1)

L'art. 1 del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto:

«Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

«Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

L'art. 1, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha esteso le disposizioni appena trascritte ai delitti “previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra” dalle quali la pena capitale è comunque scomparsa grazie alla L. 13 ottobre 1994, n. 589, riprodotta alla voce “Restrizioni della libertà personale nell'ambiente militare”.

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