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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 110
Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito...

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