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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 167
Distruzione o sabotaggio di opere militari

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non...

Note:
(1)

L'art. 1 del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto:

«Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte».

«Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

L'art. 1, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha esteso le disposizioni appena trascritte ai delitti “previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra” dalle quali la pena capitale è comunque scomparsa grazie alla L. 13 ottobre 1994, n. 589, riprodotta alla voce “Restrizioni della libertà personale nell'ambiente militare”.

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