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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 155
Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata

Nei casi preveduti dal n. 5 dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

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