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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 169
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

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