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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 165
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

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