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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 99
Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

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