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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 84
Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi

Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito (1) con la reclusione non inferiore a quindici anni.

...

Note:
(1)

Si veda la nota all'art. 77.

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