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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 66
Norma generale

Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli effetti indicati nel...

Note:
(1)

L'art. 1 del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto:

«Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte».

«Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

L'art. 1, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha esteso le disposizioni appena trascritte ai delitti “previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra” dalle quali la pena capitale è comunque scomparsa grazie alla L. 13 ottobre 1994, n. 589, riprodotta alla voce “Restrizioni della libertà personale nell'ambiente militare”.

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