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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 46
Pena per il delitto tentato

Il colpevole di delitto tentato è punito:

1) con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte ...

Note:
(1)

Si veda all'art. 42.

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