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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 85
Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato

Il militare, che in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci...

Note:
(1)

L'art. 1 del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto:

«Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

«Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

L'art. 1, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha esteso le disposizioni appena trascritte ai delitti “previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra” dalle quali la pena capitale è comunque scomparsa grazie alla L. 13 ottobre 1994, n. 589, riprodotta alla voce “Restrizioni della libertà personale nell'ambiente militare”.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 6 della L. 23 marzo 1956, n. 167, di modifica al c.p.m.p.

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