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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 81 decies
Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato

(1)

Il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 1957, n. 655.

(2)

Si veda la nota all'art. 77.

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