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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 63 tricies
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice (1) si osservano le norme seguenti:

...

Note:
(1)

L'art. 264 è stato sostituito dall'art. 8 della L. 23 marzo 1956, n. 167, di modifica al c.p.m.p.

(2)

Si veda la nota all'art. 42.

(3)

Questo numero deve considerarsi abrogato in base agli artt. 102 e 103 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale, che si riportano:

«102. (Conversione di pene pecuniarie). Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

«Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad € 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo *.

«Il ragguaglio ha luogo calcolando € 12, o frazione di € 12, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e € 25, o frazione di € 25, per un giorno di lavoro sostitutivo **.

«Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 206 del 21 giugno 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione (ora € 516).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 23 dicembre 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire (ora € 12), o frazione di venticinquemila lire (ora € 12), anziché settantacinquemila lire (ora € 38), o frazione di settantacinquemila lire (ora € 38), di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

«103. (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie). Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

«La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni».

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