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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 82 vicies
Vilipendio alla nazione italiana

Il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

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